Congedi ai figli di persone con handicap grave
La Corte Costituzionale si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale rispetto all’esclusione dalla concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistano il genitore con handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che prevedeva la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali, inizialmente, ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo
42, comma 5, del Decreto Legislativo 26
marzo 2001, n. 151 «nella parte in cui non include nel novero
dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente,
in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione
di disabilità grave.»
Pertanto, dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il
genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno
diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Dalla Sentenza emergono chiare due condizioni per questa concessione. La prima:
l’effettiva convivenza con il genitore da assistere. La seconda: l’assenza
di altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore disabile
grave.
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